Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO che la località denominata "Spiaggetta" costituisce un'area di particolare interesse naturalistico e turistico, interessata, soprattutto nel periodo estivo e nei giorni di maggiore affluenza, da un intenso flusso di visitatori e di veicoli;
CONSIDERATO che i parcheggi a servizio della predetta località hanno una capacità limitata e che, una volta raggiunta la completa occupazione, l'ulteriore accesso dei veicoli determina situazioni di congestione della viabilità, difficoltà di circolazione e di manovra, nonché ostacola l'accesso dei mezzi di soccorso e di emergenza, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica;
RILEVATO che la sosta irregolare dei veicoli lungo la carreggiata e nelle aree limitrofe compromette la sicurezza della circolazione, impedisce il regolare transito dei mezzi di emergenza e di protezione civile, crea situazioni di pericolo per gli utenti della strada e arreca disagio ai residenti e ai frequentatori della zona;
RITENUTO necessario adottare misure temporanee di regolazione della circolazione finalizzate a garantire la sicurezza stradale, la tutela dell'incolumità pubblica, la fluidità del traffico e l'accessibilità ai mezzi di soccorso;
VISTI
- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli articoli 5, 6, 7, 12 e 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- lo Statuto comunale;
ORDINA
- È istituito il divieto temporaneo di transito per tutti i veicoli in zona località "Spiaggetta", limitatamente al tratto di strada individuato mediante apposita segnaletica, a decorrere dal momento in cui i parcheggi a servizio della località risultino completamente occupati.
- Il divieto sarà reso operativo mediante il posizionamento di una transenna mobile e della prescritta segnaletica temporanea, a cura del personale incaricato dall'Amministrazione comunale, individuato nella ditta Aleste Servizi & Safety di Simeoni Stefano, affidataria del servizio di vigilanza per il Comune di Colle di Tora.
- La chiusura dell'accesso sarà mantenuta esclusivamente per il tempo necessario al ripristino di un'adeguata disponibilità di posti auto, tale da consentire un ordinato e sicuro afflusso dei veicoli.
- Sono esclusi dal divieto di transito:
- i mezzi di soccorso e di emergenza;
- i veicoli delle Forze di Polizia;
- i mezzi della Protezione Civile;
- i soggetti che esercitano attività di pesca professionale, limitatamente ai veicoli utilizzati per tale attività;
- i mezzi comunali;
- gli ulteriori veicoli espressamente autorizzati dall'Autorità competente.
- Il personale addetto alla vigilanza incaricato dal Comune di Colle di Tora e gli altri organi di polizia stradale sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e, qualora se ne ravvisi la necessità, possono adottare ogni ulteriore misura contingente diretta a disciplinare la circolazione e a garantire la sicurezza pubblica.
DISPONE
- che il competente Ufficio Tecnico provveda all'installazione, al posizionamento, alla manutenzione e alla successiva rimozione della segnaletica temporanea e delle transenne necessarie all'attuazione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla ditta Aleste Servizi & Safety di Simeoni Stefano, alla competente Stazione dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Servizio di Emergenza Sanitaria 118 e agli uffici comunali interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.
AVVERTE
Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, fatta salva l'applicazione di ulteriori norme qualora il fatto costituisca un diverso o più grave illecito.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2026, 12:48